Sintesi di La divisione dei poteri di Montesquieu tratto da Lo spirito delle leggi

Sintesi di La divisione dei poteri di Montesquieu tratto da Lo spirito delle leggi

Sintesi di La divisione dei poteri di Montesquieu tratto da Lo spirito delle leggi


Vi sono in ogni Stato tre specie di poteri: il potere legislativo, il potere esecutivo, ciò che dipende dal diritto delle genti, ed il potere esecutivo, ciò che dipende dal diritto civile.
Grazie al primo, il principe o il magistrato fa delle leggi per un certo tempo o per sempre e emenda o abroga quelle che sono già fatte. Grazie al secondo, fa la pace o la guerra, invia o riceve ambasciate, organizza la difesa, previene le invasioni. Grazie al terzo, punisce i delitti, o giudica le controversie dei privati. Chiameremo quest’ultimo potere giudiziario e l’altro semplicemente potere esecutivo.
La libertà politica è quella tranquillità di spirito che la coscienza della propria sicurezza dà a ciascun cittadino; e condizione di questa libertà è un governo organizzato in modo tale che nessun cittadino possa temere un altro. Quando il potere legislativo è unito al potere esecutivo, non esiste libertà E non vi è libertà neppure quando il potere giudiziario non è separato dal potere legislativo o da quello esecutivo. Tutto sarebbe perduto se un’unica persona o un unico corpo di notabili, di nobili o di popolo esercitasse questi tre poteri.
Poiché, in uno Stato libero, ogni uomo libero presumibilmente deve governarsi da sé, bisognerebbe che tutto il popolo esercitasse il potere legislativo. Ma essendo ciò impossibile occorre che il popolo lo faccia per mezzo dei suoi rappresentanti. Il grande vantaggio dei rappresentanti sta nel fatto che essi sono capaci di discutere i problemi di interesse pubblico. Il popolo non è per nulla adatto ad un tal compito, ed è questo uno dei grandi inconvenienti della democrazia. Il popolo deve occuparsi delle questioni del governo solo per scegliere i propri rappresentanti, il che è pienamente alla sua portata. Il corpo rappresentativo non deve essere scelto per prendere risoluzioni attive, cosa che non potrebbe far bene, ma per fare delle leggi o per garantire la buona esecuzione di quelle che egli ha fatto.
In uno Stato vi sono sempre delle persone che si distinguono per nascita, ricchezze ed onori, cioè i nobili: la parte che costoro hanno nella legislazione deve essere proporzionata agli altri vantaggi di cui godono nello Stato. A tale scopo essi debbono formare un corpo che abbia il diritto di arginare le azioni del popolo, così come il popolo ha il diritto di arginare le loro. Il potere legislativo sarà quindi affidato sia al corpo dei nobili, sia al corpo eletto per rappresentare il popolo.
Il potere legislativo e quello esecutivo hanno bisogno di un potere moderatore che li freni: sarà la parte del corpo legislativo composta di nobili ad assolvere adeguatamente tale funzione. Il potere esecutivo deve essere nelle mani di un monarca, perché questa parte del governo è amministrata meglio da uno solo che da molti; mentre il compito del potere legislativo spesso è assolto meglio da molti che non da uno solo. Se il potere esecutivo non ha il diritto di arrestare le azioni del corpo legislativo, questo diverrà dispotico. Ma non bisogna che, inversamente, il potere legislativo abbia la facoltà di arrestare il potere esecutivo. In uno Stato libero il potere legislativo ha il diritto e deve avere la facoltà di esaminare in qual modo le leggi che ha emanate siano state eseguite.

Montesquieu, Lo spirito delle leggi, 1748

Vi sono in ogni Stato tre specie di poteri: il potere legislativo, il potere esecutivo delle cose che dipendono dal diritto delle genti, ed il potere esecutivo delle cose che dipendono dal diritto civile. Grazie al primo, il principe o il magistrato fa delle leggi per un certo tempo o per sempre e emenda o abroga quelle che sono già fatte. Grazie al secondo, fa la pace o la guerra, invia o riceve ambasciate, organizza la difesa, previene le invasioni. Grazie al terzo, punisce i delitti, o giudica le controversie dei privati. Chiameremo quest’ultimo potere giudiziario e l’altro semplicemente potere esecutivo dello Stato. La libertà politica è quella tranquillità di spirito che la coscienza della propria sicurezza dà a ciascun cittadino; e condizione di questa libertà è un governo organizzato in modo tale che nessun cittadino possa temere un altro. Quando nella stessa persona o nello stesso corpo di magistratura, il potere legislativo è unito al potere esecutivo, non esiste libertà; perché si può temere che lo stesso monarca o lo stesso senato facciano delle leggi tiranniche per eseguirle tirannicamente. E non vi è libertà neppure quando il potere giudiziario non è separato dal potere legislativo o da quello esecutivo. Se fosse unito al potere legislativo, il potere sulla vita e sulla libertà dei cittadini sarebbe arbitrario: poiché il giudice sarebbe il legislatore. Se fosse unito al potere esecutivo, il giudice potrebbe avere la forza di un oppressore. Tutto sarebbe perduto se un’unica persona o un unico corpo di notabili, di nobili o di popolo esercitasse questi tre poteri: quello di fare le leggi, quello di eseguire le risoluzioni pubbliche e quello di punire i delitti o le controversie dei privati.

Nella maggior parte dei regni europei, il governo è moderato, perché il principe, che ha i due primi poteri, lascia ai propri sudditi l’esercizio del terzo. Presso i Turchi, dove questi tre poteri sono riuniti nella persona del sultano, regna uno spaventoso dispotismo.
Poiché, in uno Stato libero, ogni uomo presumibilmente dotato di uno spirito libero deve governarsi da sé, bisognerebbe che tutto il popolo esercitasse il potere legislativo. Ma essendo ciò impossibile nei grandi Stati e soggetto a molti inconvenienti nei piccoli, occorre che il popolo faccia per mezzo dei suoi rappresentanti tutto ciò che non può fare da sé. Il grande vantaggio dei rappresentanti sta nel fatto che essi sono capaci di discutere i problemi di interesse pubblico. Il popolo non è per nulla adatto ad un tal compito, ed è questo uno dei grandi inconvenienti della democrazia. Un vizio fondamentale della maggior parte delle repubbliche antiche era che il popolo aveva il diritto di prendere delle risoluzioni attive, che richiedevano una esecuzione, cosa di cui è assolutamente incapace. Esso deve entrare nel governo solo per scegliere i propri rappresentanti, il che è pienamente alla sua portata. Il corpo rappresentativo non deve essere scelto per prendere risoluzioni attive, cosa che non potrebbe far bene, ma per fare delle leggi o per garantire la buona esecuzione di quelle che egli ha fatto, cosa che può benissimo fare, che nessun altro, anzi, può far meglio. In uno Stato vi sono sempre delle persone che si distinguono per nascita, ricchezze ed onori; se fossero confuse tra il popolo e non avessero che una voce come gli altri, la libertà comune si cambierebbe per loro in schiavitù, e non avrebbero alcun interesse a difenderla, perché la maggior parte della risoluzione sarebbe contro di loro. La parte che costoro hanno nella legislazione deve essere dunque proporzionata agli altri vantaggi di cui godono nello Stato. A tale scopo essi debbono formare un corpo che abbia il diritto di arginare le azioni del popolo, così come il popolo ha il diritto di arginare le loro. Il potere legislativo sarà quindi affidato sia al corpo dei nobili, sia al corpo eletto per rappresentare il popolo; entrambi avranno le loro assemblee e le loro deliberazioni separate, e punti di vista ed interessi pure separati.

Dei tre poteri di cui abbiamo parlato, quello giudiziario è in un certo senso nullo. Ne restano dunque soltanto due, e poiché hanno bisogno di un potere moderatore che li freni, sarà la parte del corpo legislativo composta di nobili ad assolvere adeguatamente tale funzione. Il potere esecutivo deve essere nelle mani di un monarca, perché questa parte del governo, che richiede quasi sempre un’azione immediata, è amministrata meglio da uno solo che da molti; mentre il compito del potere legislativo spesso è assolto meglio da molti che non da uno solo. Che se non vi fosse alcun monarca, e il potere esecutivo fosse affidato ad un certo numero di persone, tratte dal corpo legislativo, non vi sarebbe più libertà: i due poteri verrebbero, infatti, a trovarsi uniti, in quanto le stesse persone talvolta parteciperebbero, o comunque potrebbero sempre partecipare, a entrambi i poteri. Se il potere esecutivo non ha il diritto di arrestare le azioni del corpo legislativo, questo diverrà dispotico: infatti, una volta che sia in grado di attribuirsi tutto il potere che vuole, annienterà tutti gli altri poteri. Ma non bisogna che, inversamente, il potere legislativo abbia la facoltà di arrestare il potere esecutivo. Infatti, è inutile limitare l’esecuzione, che già di per sé è limitata; inoltre il potere esecutivo si esercita su cose contingenti. Il potere dei tribuni di Roma era viziato dal fatto che poteva arrestare, non solo la legislazione ma anche 1’esecuzione: il che causa gravi mali. Pure, se in uno Stato libero il potere legislativo non deve avere il diritto di arrestare il potere esecutivo, ha tuttavia il diritto e deve avere la facoltà di esaminare in qual modo le leggi che ha emanate siano state eseguite.


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