MAGNA CARTA LIBERTATUM TRADUZIONE

MAGNA CARTA LIBERTATUM TRADUZIONE


TESTO IN ITALIANO E GLOSSARIO FINALE

Giovanni, per grazia di Dio re d’Inghilterra, signore d’Irlanda, duca di Normandia ed Aquitania, conte d’Angiò, saluta gli arcivescovi, i vescovi, gli abati, i conti, i baroni, i giudici, le guardie forestali, gli sceriffi, gli intendenti, i servi e tutti i suoi balivi1 e leali sudditi.
Sappiate che noi, di fronte a Dio, per la salute della nostra anima e di quella dei nostri predecessori e successori, per l’esaltazione della santa Chiesa e per un miglior ordinamento del nostro regno, dietro consiglio dei nostri reverendi padri Stefano, arcivescovo di Canterburgo, primate d’Inghilterra e cardinale della santa romana Chiesa, Enrico, arcivescovo di Dublino, Guglielmo,. vescovo di Londra, Pietro, vescovo di Winchester, Gioscellino, vescovo di Bath e Glastonbury, Ugo, vescovo di Lincoln, Gualtiero, vescovo di Coventry, Benedetto, vescovo di Rochester, Mastro Pandolfo, suddiacono e membro della corte papale, Fratel]o Aymerico, maestro dei cavalieri del Tempio in Inghilterra, Guglielmo Marshal, duca di Pembroke,. Guglielmo, duca di Salisbury, Guglielmo, duca di Warren, Guglielmo, duca di Arundel, Alan de Galloway, conestabile di Scozia, Warin figlio di Gherardo, Pietro figlio di Erberto, Uberto de Burgo, siniscalco di Poitou, Ugo de Neville, Matteo figlio di Erberto, Tommaso Basset, Alan Basset, Filippo Daubeny, Roberto de Rop peley, Giovanni Marshal, Giovanni figlio di Ugo, e di altri leali sudditi:

(1) Abbiamo in primo luogo accordato a Dio e confermato con la presente carta, per noi e i nostri eredi in perpetuo, che la Chiesa d’Inghilterra sia libera, abbia integri i suoi diritti e le sue libertà non lese. La nostra volontà di fare osservare ciò appare evidente dal fatto che prima dello scoppio della presente disputa tra noi ed i baroni, abbiamo, di nostra libera volontà, garantito e confermato con una nostra carta la libertà delle elezioni ecclesiastiche – diritto della più grande importanza per la Chiesa ed abbiamo inoltre ottenuto che ciò fosse confermato da Papa Innocenzo III. La quale libertà noi osserveremo in perpetuo e talmente vorremo che sia fatto dai nostri eredi.
Abbiamo anche accordato a tutti gli uomini liberi del nostro regno, per noi ed i nostri eredi in perpetuo, tutte le libertà specificate qui sotto, per essere possedute e conservate da essi e dai loro eredi come provenienti da noi e dai nostri successori in perpetuo.
(2) Venendo a morte un conte, un barone, od altra persona che possegga delle terre direttamente per concessione della corona, in cambio del “servizio di cavaliere “, il suo erede -se è maggiorenne- potrà avere la sua eredità solo su pagamento della antica misura del ” riscatto “. Ciò è a dire che l’erede o gli eredi di un conte pagheranno cento sterline per l’intero possedimento del conte, l’erede o gli eredi di un cavaliere cento scellini al massimo per il ” feudo di cavaliere “; ed ogni uomo che deve di meno pagherà di meno, secondo l’antico uso delle proprietà ereditarie.
(3) Ma se l’erede di tale persona è un minorenne, quando raggiunge la maggior età deve avere l’eredità senza pagare “riscatto”,
(4) L’amministratore della terra di un erede, minorenne deve ottenere da essa profitti, tributi consuetudinari e servizi feudali solo in misura ragionevole. Egli dovrà far ciò senza arrecare detrimento o danno alle persone od alla proprietà. Se avremo affidato la tutela della terra ad uno sceriffo, o ad altra persona responsabile verso di noi per le entrate, e questi avrà provocato detrimento o danno esigeremo un risarcimento da lui e la terra sarà affidata a due valenti e prudenti uomini dello stesso feudo che saranno responsabili per le entrate verso di noi o verso la persona cui li avremo assegnati. Se noi avremo dato o venduto ad alcuno l’amministrazione di tale terra ed egli ne avrà causato detrimento o danno, perderà la tutela della terra, che verrà consegnata a due valenti è prudenti uomini dello stesso feudo, che saranno similmente responsabili verso di noi.
(5) Per tutta la durata della sua tutela l’amministratore manterrà gli edilici, i parchi, le riserve di pesca, i vivai, i mulini ed ogni altra cosa in connessione con essa terra, coi proventi derivanti dalla terra stessa. Quando l’erede avrà raggiunto la maggiore età egli gli restituirà l’intera proprietà, fornita di pariglie per arare e di arnesi agricoli adeguati alle esigenze ed alle entrate della proprietà.
(6) Gli eredi non possono essere dati in matrimonio a persone di estrazione sociale inferiore alla loro. Prima che avvenga, il matrimonio deve essere reso noto ai parenti Stretti dell’erede.
(7) Alla morte del marito la vedova riavrà immediatamente e senza ostacoli la sua dote e la sua eredità. Ella non pagherà nulla per la legittima , la dote, e qualsiasi altra eredità che ella ed il marito possedevano assieme al momento della di lui morte. Ella potrà rimanere nella casa del marito per quaranta giorni dopo la sua morte, ed entro questo termine le dovrà essere assegnata la sua legittima.
(8) Nessuna vedova sarà costretta a risposarsi fintantochè sarà suo desiderio rimanere senza marito. Ma se ella possederà le sue terre per concessione della corona o di qualunque altro signore, dovrà garantire che non si sposerà senza il consenso della corona o di tal qualunque altro signore.
(9) Nè noi nè i nostri balivi ci impadroniremo delle terre e delle rendite di chiunque per debiti, finché i beni mobili del debitore saranno sufficienti a pagare il suo debito. Non sarà chiesta soddisfazione ai garanti del debitore fintantochè egli stesso sarà in grado di pagare. Se il debitore non potrà pagare per mancanza di mezzi, i suoi garanti saranno tenuti a far ciò. Se essi lo vorranno potranno impadronirsi delle terre e delle rendite del debitore fino a che riavranno indietro la somma che hanno sborsato per lui, a meno che il debitore non riesca a dimostrare di aver già soddisfatto i suoi garanti.
(10) Se alcuno che abbia preso a prestito denaro da Ebrei, muore prima di aver pagato il debito, il suo erede non pagherà interessi su tale somma per tutto il tempo che si troverà nella minore età, senza tener conto della persona per la cui concessione egli possiede le terre. Se tale credito finisce nelle mani della corona, essa non pretenderà nulla altro che la somm principale specificata nel patto.
(11) Se un uomo muore e deve del denaro ad Ebrei, sua moglie può mantenere intatta la sua legittima senza doverne detrarre alcunchè per pagare tale debito. Se l’uomo lascia dei figli che siano nella minorità si provvederà ai loro bisogni in misura adeguata al suo patrimonio terriero. Il debito sarà pagato con il residuo, dopo aver messo da parte il “servizio” dovuto ai signori feudali dell’uomo. Per i debiti verso persone non ebree ci si comporterà nello stesso modo.
(12) Nessuno “scutagium” od “auxilium” sarà imposto nel nostro regno se non per comune consenso, a meno che ciò non sia per il riscatto della nostra persona, per la nomina a cavaliere del nostro figlio maggiore e (una sola volta) per il matrimonio della nostra figlia maggiore. Per tali fini sarà imposto solo un ragionevole “auxilium” la stesso vale per gli “auxilia” della città di Londra.
(13) La città di Londra godrà di tutte le sue antiche libertà e libere consuetudini, sia per terra che per acqua. Noi vogliamo anche che tutte le altre città grandi e piccole, i borghi ed i porti, godano di tutte le loro libertà e libere consuetudini.
(14) Per ottenere il generale consenso per l’imposizione di un “auxilium” – eccettuati i tre casi sopra specificati – o di uno “scutagium” faremo convocare per lettera, individualmente, gli arcivescovi, i vescovi, gli abati, i conti ed i maggiori baroni. Faremo quindi emettere, dai nostri sceriffi e balivi vari, una convocazione generale di coloro che posseggono terre direttamente per nostra concessione, affinchè si trovino insieme in un dato giorno (di cui saranno avvisati almeno quaranta giorni prima) ed in un dato posto. In tutte le lettere di convocazione ne sarà specificato il motivo. Essendo la convocazione avvenuta, quanto fissato procederà nel giorno stabilito secondo la risoluzione dei presenti, anche se non tutti i convocati si saranno presentati.
(15) Per il futuro non permetteremo che alcuno esiga un “auxilium” dai suoi uomini liberi, tranne che per riscattare la sua persona, per fare cavaliere il figlio maggiore, per maritare (unasola volta) la figlia maggiore. Per questi scopi sarà imposto però solo un “auxilium” ragionevole.
(16) Nessuno sarà costretto a fornire una prestazione sproporzionatamente gravosa per il possesso di un “feudo di cavaliere” o di qualsiasi altro appezzamento.
(17) I processi comuni non seguiranno la corte reale, ma si terranno in una località fissa
(18) Le inchieste di “novel disseisin”, “mort d’ancestor”, “darrein presentment” si svolgeranno solo nel tribunale della propria contea. Noi stessi o, trovandoci noi all’estero, il nostro primo giudice, manderemo due giudici in ogni contea quattro volte all’anno; e questi giudici, assieme a quattro cavalieri della contea eletti dalla contea stessa, si riuniranno nel tribunale della contea, cioè nel giorno e nel luogo di quel tribunale.
(19) E se qualche seduta non può essere tenuta nel giorno del tribunale della contea, si trattengano tanti dei cavalieri e liberi possidenti che erano presenti nel tribunale della contea in quel giorno, quanti siano sufficienti per l’amministrazione della giustIzIa, tenuto debito conto della mole di lavoro da svolgere.
(20) Per una piccola trasgressione un uomo libero non potrà essere multato che con la dovuta proporzione; similmente dovrà essere per una trasgressione grave, senza però arrivar mai a privare completamente colui dei mezzi di sussistenza. Parimente ai mercanti sarà risparmiata la loro mercanzia ed agli agricoltori i loro utensili. Nessuna di queste ammende sarà imposta se non dopo la testimonianza giurata degli uomini probi del vicinato sulla trasgressione.
(21) I conti ed i baroni non potranno essere colpiti da ammenda che da parte dei loro pari, e solo in proporzione alla trasgressione.
(22) Gli uomini di chiesa saranno multati del proprio secondo gli stessi princìpi suesposti per i laici, senza tener conto dei benefici ecclesiastici.
(23) Nessun villaggio o singolo uomo potrà essere costretto a co struire ponti sui fiumi, a meno che non vi sia in proposito il vincolo di una usanza immemorabile,
(24) Nessuno sceriffo, conestabile, coroner od altro ufficiale reale può celebrare alcun processo che spetti invece ai giùdici del re.
(25) Ogni contea, “hundred”, ” wapentake” e “trìthing”, tranne le proprietà di dominio regio, manterrà l’antico canone,
(26) Se alla morte di un uomo che possiede per conto della corone un feudo laico si presenteranno uno sceriffo od altro ufficiale del re con un decreto reale di citazione, costoro potranno catalogare e sequestrare i beni mobili che si trovano nel feudo laico del morto in misura all’entità del debito, sotto il controllo di uomini probi. Nulla sarà rimosso fino a che non sarà pagato il debito verso la corona; quindi il rimanente sarà dato agli esecutori testamentari per eseguire il testamento del defunto. Se non esisterà debito verso la corona, tutti i beni mobili saranno considerati proprietà del defunto, tranne le parti ragionevoli riservate a sua moglie ed ai suoi figli.
(27) Se un uomo libero morrà senza aver fatto testamento, i suoi beni mobili saranno distribuiti ai parenti ed amici sotto il controllo della chiesa. Naturalmente dovranno essere osservati i diritti dei debitori.
(28) Nessun conestabile od altro ufficiale della corona potrà prendere frumento od altri beni mobili da alcuno senza pagarli immediatamente, a meno che colui che li vende non abbia offerto spontaneamente il differimento del pagamento.
(29) Nessun conestabile potrà costringere un cavaliere a pagare del denaro in luogo del “presidio di castello” se il cavaliere vorrà assumersi personalmente questo compito o vorrà affidarlo (essendone egli impossibilitato per un valido motivo) ad una persona di sua fiducia. Inoltre se un cavaliere si troverà a dover prestare a “servizio d’armi”, sarà affrancato dalla suddetta incombenza per tutto il periodo di durata di tale servizio.
(30) Nessuno sceriffo, ufficiale reale od altri prenderà cavalli o carri ad alcun uomo libero, se non con il consenso dello stesso.
(31) Né noi né alcun ufficiale reale prenderemo legna per il nostro castello o per qualsiasi altro scopo, se non con il consenso del proprietario.
(32) Noi non occuperemo le terre di coloro che son dichiarati colpevoli di fellonia per un periodo più lungo che un anno ed un giorno, dopo di che esse torneranno in possesso del proprietario del feudo.
(33) Si ordina che siano rimossi tutti gli sbarramenti per catturare i pesci, che si trovino nel Tamigi, nel Medway e in qualsiasi altra parte dell’inghilterra, fuorché lungo le coste marine.
(34) Il mandato detto “praecipe” non sarà emesso in futuro per alcuno in rapporto ad alcun possedimento di terra, se un uomo libero potrà per esso essere privato del diritto di giudizio nella propria corte.
(35) Vi dovrà essere una sola misura di vino, birra e frumento in tutto il regno; e cioè il “quarter” londinese. Vi dovrà anche essere un’unica altezza per qualsiasi tipo di stoffa, cioè di due “ell” tra una cimosa e l’altra. La stessa uniformità di misura dovrà esservi per i pesi.
(36) Nulla sarà pagato od accettato per un mandato di inchiesta per omicidio o ferimento, esso sarà invece emesso gratuitamente e non sarà mai negato.
(37) Se un uomo possiede una terra per concessione della corona come “fee-farm”, “socage” o “burgage”, e possiede pure una terra per concessione di un altro signore contro “servizio di cavaliere”, noi non avremo – in virtù di tali “fee-farm”, ” socage” o “burgage” – la tutela del suo erede né della terra che appartiene al feudo dell’altra persona, a meno che il “fee-farm” non comporti un “servizio di cavaliere”. Noi non avremo la tutela dell’erede di un uomo o della terra che egli possiede per conto di qualche altro, a motivo di alcuna piccola proprietà che egli possa tenere per conto della corona per “seruizio di lame, frecce o simili”.
(38) Nessun balivo potrà portare in giudizio un uomo col solo sostegno della propria affermazione, senza produrre dei testimoni attendibili che ne provino la veridicità.
(39) Nessun uomo libero sarà arrestato, imprigionato, privato dei suoi diritti o dei suoi possedimenti, messo fuori legge, esiliato o altrimenti rimosso dalla sua posizione, nè noi useremo la forza nei suoi confronti o demanderemo a ciò altre persone, se non per giudizio legale dei suoi pari e per la legge del territorio.
(40) Noi non venderemo, nè differiremo, nè rifiuteremo ad alcuno il diritto o la giustizia.
(41) Tutti i mercanti potranno entrare od uscire dall’inghilterra illesi e senza timore, soggiornarvi e viaggiarvi sia per terra che per acqua per scopi commerciali, senza che possa essere loro imposta alcuna esazione indebita, secondo le antiche e buone consuetudini. Questo però non varrà in tempo di guerra per coloro che appartengano ad un paese nostro nemico. Trovandosi tali mercanti nel nostro territorio allo scoppio della guerra, saranno trattenuti, senza alcun danno alle loro persone ed alle loro mercanzie, finché noi ed il nostro primo giudice non avremo appreso in quale modo vengano trattati i nostri mercanti che si trovino nel paese in guerra con noi. Se i nostri sono ben trattati, altrettanto bene lo saranno da noi quelli del nemico.
(42) In futuro ogni uomo – purché rimanga a noi ligio – potrà lasciare il nostro regno o farvi ritorno senza danno o timore, per terra o per acqua, fuorché per un breve periodo in tempo di guerra, per il comune vantaggio del reame. Le persone che sono state imprigionate o messe fuori legge secondo le leggi del paese, le persone appartenenti ad un paese in guerra con noi, ed infine i mercanti – con i quali ci si regolerà come è stato detto sopra – sono esclusi da quanto stabilito in questo paragrafo.
(43) Se alcuno possiede una “proprietà caduca” – come gli “honours” di Wallingford, Nottingham, Boulogne, Lancaster, od altre “proprietà caduche” che sono in nostro possesso e che sono baronie – alla sua morte il suo erede ci dovrà solo il riscatto ed il servizio di cui sarebbe stato debitore verso il barone se la baronia fosse stata ancona di proprietà del barone. Noi terremo tale proprietà caduca nello stesso modo in cui la teneva il barone.
(44) Coloro che vivono al di fuori della foresta non dovranno in futuro apparire davanti ai giudici reali della foresta in seguito ad una citazione comune, a meno che non siano effettivamente implicati in una azione legale o non siano garanti per quaicuno che sia stato arrestato per un’infrazione alle leggi della foresta.
(45) Noi nomineremo giudici, conestabili, sceriffi od ufficiali di altro genere solo coloro che conoscano la legge del reame e siano interzionati a rispettarla.
(46) I baroni che hanno fondato abbazie e possono provare ciò o per il loro antico possesso o per una qualche carta di un sovrano inglese, potranno avere – come a loro dovuto – la tutela di dette abbazie quando vi sia la vacanza dell’abate.
(47) Tutti i territori che sono stati dichiarati foreste durante il nostro regno, perderanno immediatamente tale stato. Lo stesso sarà per le sponde dei fiumi che sono state riservate per la caccia durante il nostro regno.
(48) Una commissione giurata composta da dodici cavalieri locali indagherà in ogni contea sui cattivi costumi sorti in connessione con le foreste, le riserve, le guardie forestali, gli sceriffi ed i loro dipendenti, le sponde dei fiumi ed i loro sorveglianti; e, entro quaranta giorni dall’inchiesta, questi cattivi costumi dovranno essere aboliti completamente ed irrevocabilmente. Ma noi, od il nostro primo giudice, se noi saremo fuori d’Inghilterra, dovremo esserne previamente informati.
(49) Noi daremo indietro immediatamente tutti gli ostaggi e le carte consegnatici dai nostri sudditi quali pegni di pace e di lealtà.
(50) Rimuoveremo completamente dalle loro cariche i parenti di Gerard de Athée, e per il futuro non permetteremo loro di avere più alcun ufficio in Inghilterra. Le persone in questione sono: Engelard de Cigogné, Peter Guy, Andrew de Chanceaux, Guy de Cigogné, Geoffrey de Martigny ed i suoi fratelli, Philip Marc con i suoi fratelli e suo nipote Geoffrey, e tutti i loro seguaci.
(51) Non appena la pace sarà restaurata allontaneremo dal nostro regno tutti i cavalieri, sergenti, e balestrieri stranieri, e tutte le truppe mercenarie che sono arrivate – con gran danno del paese – con i loro cavalli e le loro armi.
(52) Ogni uomo che sia stato da noi privato delle terre, dei castelli, delle libertà o dei diritti, senza il legale giudizio dei suoi pari, ritornerà immediatamente in possesso di quanto perduto. I casi controversi saranno decisi dal giudizio dei venticinque baroni cui fa riferimento più sotto. Tuttavia, nel caso che un uomo sia stato privato di qualcosa senza il giudizio legale dei suoi pari, da parte di nostro padre Re Enrico o di nostro fratello Re Riccardo, e nel caso inoltre che quanto a lui tolto si trovi in nostro possesso o nelle mani di persone sotto lanostra garanzia, noi dovremo avere – a meno che un processo non abbia avuto inizio od un’inchiesta non sia stata aperta per nostro ordine, prima che noi ci facessimo crociati – una proroga della durata usualmente concessa ai crociati. Al nostro ritorno dalla crociata – ovvero all’atto della nostra rinuncia ad essa – sarà resa pienamente ed immediatamente giustizia.
(53) Noi avremo ugualmente una proroga nel regolamento della questione delle foreste (se debbano cioè continuare ad essere considerate tali o meno), qualora queste siano state per la prima volta dichiarate tali da nostro padre Enrico o da nostro fratello Riccardo.  Lo stesso sarà per la tutela delle terre che si trovano nel feudo di un altro, qualora noi la abbiamo avuta fino ad ora a causa di un feudo tenuto per nostro conto da un terzo in virtù del “servizio di cavaliere”. Lo stesso sarà infine per le abbazie fondate nel feudo di altra persona da noi, qualora questa avanzi delle pretese su di esse. Al nostro ritorno dalla crociati, ovvero all’atto della nostra rinuncia ad essa, noi daremo legale soddisfazione a tutte le lagnanze concernenti tali questioni.
(54) Nessuno sarà arrestato od imprigionato per la morte di una persona su accusa di una donna, a meno che la persona morta non sia il marito della donna.
(55) Tutte le somme che ci sono state versate ingiustamente ed in disaccordo con la legge del paese, e tutte le ammende da noi esatte indebitamente, saranno interamente restituite; ovvero saranno disposte secondo la decisione maggioritaria dei venticinque baroni cui si fa riferimento più sotto, di Stefano, arcivescovo di Canterbury – se egli potrà essere presente – e di quanti altri egli vorrà condurre con sé. Se l’arcivescovo non potrà essere presente la riunione continuerà senza di lui. Se però uno dei venticinque baroni sarà implicato anche lui in una causa di tal genere, il suo giudizio sarà escluso, ed un altro sarà scelto dal resto dei venticinque come sostituto per tale occasione, dopo averlo fatto giurare.
(56) Se un Gallese sarà stato da noi privato delle terre, della libertà o qualsiasi altra cosa in Inghilterra o nel Galles senza il legale giudizio dei suoi pari, dovrà immediatamente riavere indietro quanto perduto. E se la questione dovesse essere controversa, sarà decisa nei “Marches” dal giudizio di alcuni pari. La legge inglese sarà applicata ai possedimenti in Inghilterra, quella gallese a quelli che si trovano nel Galles, e la legge dei ” Marches ” a quelli nella zona dei ” Marches “. I Gallesi si dovranno comportare allo stesso modo verso di noi e verso i nostri sudditi.
(57) Nel caso in cui un Gallese sia stato privato di qualcosa senza il giudizio legale dei suoi pari, da parte di nostro padre Re Enrico o nostro fratello Re Riccardo, e nel caso inoltre che quanto a lui tolto si trovi in nostro possesso o nelle mani di persone sotto la nostra garanzia, noi dovremo avere – a meno che un processo non abbia avuto inizio od una inchiesta non sia stata aperta per nostro ordine, prima che noi ci facessimo crociati – una proroga della durata usualmente concessa ai crociati. Al nostro ritorno dalla crociata, ovvero all’atto della nostra rinuncia ad essa, renderemo pienamente ed immediatamente giustizia secondo le leggi del Galles e delle regioni suddette.
(58) Restituiremo immediatamente il figlio di Llewelyn, gli ostaggi gallesi e tutte le carte che ci sono state date come pegni per la pace.
(59) Per quel che riguarda la restituzione delle sorelle e degli ostaggi di Alessandro, re di Scozia, le sue libertà ed i suoi diritti, noi ci comporteremo nello stesso modo che verso gli altri nostri baroni d’Inghilterra, a meno che, dalle carte che ricevemmo da suo padre Guglielmo, già re di Scozia, non risulti che egli debba essere trattato diversamente. E ciò sarà stabilito dal giudizio dei suoi pari nella nostra corte.
(60) Come noi osserveremo nei confronti dei nostri sudditi tutte le consuetudini e le libertà che avremo concesse, così tutti gli uomini del nostro regno, siano ecclesiastici o laici, le osserveranno nei confronti dei loro soggetti.
(61) Poiché noi abbiamo fatto tutte queste concessioni per Dio, per un miglior ordinamento del nostro regno e per sanare la discordia che è sorta tra noi ed i nostri baroni, e poiché noi desideriamo che esse siano godute perpetuamente nella loro interezza, accordiamo ai baroni le seguenti garanzie:
  I baroni eleggeranno venticinque loro rappresentanti: allo scopo di mantenere e far osservare con tutte le loro forze la pace e le libertà che sono state loro accordate e confermate con questa carta.
Se noi, il nostro primo giudice, i nostri ufficiali o chiunque altro dei nostri funzionari offenderemo in qualsiasi modo un uomo o trasgrediremo alcuno dei presenti articoli, e la cosa viene a conoscenza di quattro dei venticinque baroni suddetti, costoro si presenteranno di fronte a noi o – essendo noi assenti dal regno – al nostro primo giudice, per denunciare il misfatto e chiederne immediata riparazione. E se noi o, in nostra assenza, il nostro primo giudice non faremo tale riparazione entro quaranta dì dal giorno in cui il misfatto sia stato dicliiarato a noi od a lui, i quattro baroni metteranno al corrente della questione il rimanente dei venticinque e potranno fare sequestri ai nostri danni ed attaccarci in ogni maniera pensabile, con il sostegno dell’intera popolaziore, impatronendosi dei nostri castelli, delle nostre terre, dei nostri beni o di qualsiasi altra cosa – eccettuate la nostra persona e quelle della regina e nostri figli – finché non avranno ottenuta una riparazione tale quale la avranno stabilita esattamente. Ottenuta la riparazione potranno restaurare la normale ubbidienza verso di noi.
Chiunque lo desideri può giurare di obbedire agli ordini dei venticinque baroni per il conseguimento dei suddetti scopi, e di unirsi a loro contro di noi con il massimo impegno. Noi diamo pubblica e libera autorizzazione a chiunque lo desideri di dare questo giuramento e mai vieteremo ad alcuno di prestarlo. Ed anzi costringeremo a pronunciare tale giuramento coloro che lo rifiuteranno.
Se alcuno dei venticinque baroni muore od abbandona il paese, o è impedito in qualunque altro modo dall’adempiere le proprie funzioni, gli altri dovranno scegliere un barone successore a loro discrezione, e questi dovrà a sua volta prestate giuramento.
Nel caso di disaccordo tra i venticinque baroni circa la decisione sulle questioni loro sottoposte, il verdetto della maggioranza dei presenti avrà lo stesso valore del verdetto unanime di tutti i venticinque, sia che siano presenti tutti i venticinque o meno.
I venticinque baroni giureranno di attenersi fedelmente a tutti gli articoli suddetti; inoltre faranno del loro meglio perché tali articoli siano osservati dagli altri.
Noi non faremo nulla – sia direttamente che tramite altre persone – perché alcuna parte di queste concessioni o libertà sia revocata o diminuita. Ma se una tal cosa si dovesse verificare, dovrà essere considerata nulla ed illegale e noi non dovremo mai potercene servire, sia direttamente che tramite altre persone.
(62) Noi abbiamo pienamente rimesso e perdonato ogni inimicizia, screzio o rancore che siano sorti tra noi ed i nostri sudditi – sia ecclesiastici che laici – dall’inizio della controversia. Inoltre abbiamo completamente perdonato, per quel che concerne noi, ogni offesa arrecataci da uomini di chiesa o laici in seguito alla detta controversia, tra la Pasqua del nostro sedicesimo anno di regno e l’odierna restaurazione della pace. Inoltre abbiamo fatto fare delle “1ettere patenti” per i baroni, a testimonianza di questa garanzia e delle concessioni su esposte, coi sigilli di Stefano, arcivescovo di Canterbury, Enrico, arcivescovo di Dublino, gli altri vescovi suddetti e Mastro Pandolfo.
(63) Noi fermamente desideriamo ed ordiniamo che la Chiesa d’Inghilterra sia libera, e che i nostri sudditi godano e conservino tutti questi diritti, libertà e concessioni, correttamente e pacificamente, nella loro interezza e completezza, per se stessi e per i loro eredi, per tramite nostro e dei nostri eredi, in ogni cosa e dovunque per sempre.
Sia noi che i baroni abbiamo giurato che tutto ciò sarà osservato in buona fede e senza inganno. Ne sono testimoni le summenzionate persone e molti altri.

Dato di nostra mano nel prato che e’ chiamato Runnymede, tra Windsor e Staines, il 15 di giugno del diciassettesimo anno del nostro regno.


Glossario fondamentale

  • “balivi” erano degli ufficiali locali, responsabili verso lo sceriffo della contea; ma, come in questo caso, la parola è spesso usata in senso generico
  • Il “riscalto” era una sorta di tassa di sucessione. Questo articolo mirava appunto a fissare i vari tipi di “riscatto” secondo il possedimento, sottraendoli all’arbitrio reale
  • L'”auxilitem” era un’imposta straordinaria per i casi di emergenza o per occasioni eccezionali
  • Il termine “novel disseisin” (= recente espropriazione) designava un’inchiesta tendente a reintegrare nei propri beni una persona recentemente spodestata senza il giudizio della corte. “Mort d’ancestor” (= morte di antenato) un’inchiesta che aveva luogo nei casi in cui un erede non poteva prender possesso dell’eredità perché ostacolato da un signore o da un contendente. “Darrein presentment” (= ultimo presentimento) un’inchiesta concernente una disputa su un beneficio ecclesiastico
  • Il termine “fellonia” in origine designava il tradimento verso il protrio signore. Ma ai tempi di re Giovanni il suo ambito si era esteso a diversi crimini di una certa gravità, come l’omicidio, la rapina, l’incendio doloso, ecc. Quando chi si macchiava di tale colpa dipendeva direttamente per il proprio feudo dal re, la questione si risolveva semplicemente confiscandogli sia i beni mobili che quelli immobili. Ma se invece dipendeva da un vassallo del re, questi (il vassallo) riceveva i beni mobili, mentre la corona occupava e sfruttava in ogni modo le terre per un anno ed un giorno. Ora con questo articolo si voleva obbligare il re alla osservanta scrupolosa di tale termine, che spesso non veniva rispettato
  • Il “fee-farm” comportava un pagamento annuo in denaro o raccolti; il “sacage” solo dei servizi agricoli, ed in seguito il corrispondente in denaro; il “burgage” era una specie di “socage” di città.
  • Un “honour” era una tenuta baronale molto estesa
  • All’epoca della “Magna Charta” il Galles era ancora un principato indipendente in continuo attrito con l’Inghilterra, e Llewelyn (o Llywelyn) ne era il principe