COSTITUZIONE DEL 5 FRUTTIDORO ANNO III

COSTITUZIONE DEL 5 FRUTTIDORO ANNO III

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino

Art. 145 – Se il Direttorio è informato che si trama qualche cospirazione contro la sicurezza esterna o interna dello Stato, può decretare dei mandati di comparizione e dei mandati di cattura contro i presunti autori o complici; può interrogarli; ma è obbligato, sotto le pene disposte contro il delitto di detenzione arbitraria, a rinviarli davanti all’ufficiale di polizia entro il termine di due giorni, perché si proceda secondo le leggi.

Art. 365 – Gli assembramenti armati sono un attentato alla costituzione; devono essere immantinente sciolti con la forza.

Art. 366 – Gli assembramenti non armati devono essere ugualmente sciolti a mezzo di comando verbale, e, se è necessario, con l’uso della forza armata.


2) CONCORDATO DEL 1801

Firmato tra Napoleone e Pio VII il 15 luglio per porre fine al dissidio creato con la Costituzione civile del clero dalla rivoluzione francese tra Chiesa e stato, ratificato e pubblicato nel 1802. La religione cattolica non era riconosciuta come religione dello stato, ma della maggioranza dei francesi; tutti i vescovi, costituzionali o refrattari, dovevano dimettersi. Le nomine dei nuovi vescovi, il cui numero venne ridotto, spettavano al capo dello stato, e il papa si sarebbe limitato a dare l’investitura canonica. La Chiesa si impegnava a non rivendicare i beni nazionalizzati durante la rivoluzione in cambio di una retribuzione statale a diverse categorie di ecclesiastici. Non erano previste invece norme per limitare il potere dei vescovi sul clero, oltre a quelle del diritto canonico, praticamente ignorate in Francia. Lo stato aveva il potere di emanare regolamenti di polizia concernenti l’esercizio del culto. Tali “articoli organici” tesero a restaurare il gallicanesimo e non furono mai accettati dalla Santa sede.

Convenzione tra Sua Santità Pio VII e il Governo Francese

Il Governo della Repubblica riconosce che la religione cattolica, apostolica e romana è la religione della maggior parte dei cittadini francesi.

Sua Santità parimenti riconosce che la stessa religione ha tratto e tutt’ora si aspetta di trarre il massimo bene e risalto dalla restaurazione del culto cattolico in Francia e della particolare professione fatta dai Consoli della Repubblica.

In conseguenza, in forza di tale reciproco riconoscimento, sia per il bene della religione che per il mantenimento della tranquillità interna, è stato convenuto quanto segue:

La religione cattolica, apostolica e romana sarà liberamente esercitata in Francia. Il suo culto sarà pubblico, conformemente ai regolamenti di polizia che il governo riterrà necessari per il mantenimento della quiete pubblica.


3) CODICE CIVILE NAPOLEONICO (24 MARZO 1804)

Napoleone partecipò spesso alle riunioni della commissione incaricata di stendere il Codice civile e lasciò un’impronta personale soprattutto sulla parte che riguardava il diritto di famiglia. Il Codice Napoleone fu introdotto in Italia nel 1806 e i suoi princìpi in materia di famiglia rimarranno in vigore per centosettanta anni. Così, il testo dell’art. 214 passò identico nel Codice civile del regno d’Italia del 1865 e nel nuovo Codice civile del 1942, venendo cancellato solo nel 1975.

CAPO VI.

Dei diritti e dei rispettivi doveri dei coniugi.

I coniugi hanno il dovere di reciproca fedeltà, soccorso, assistenza.

Il marito è in dovere di proteggere la moglie, la moglie di obbedire al marito.

La moglie è obbligata ad abitar col marito, ed a seguitarlo ovunque egli crede opportuno di stabilire la sua residenza: il marito è obbligato a riceverla presso di sè, ed a somministrarle tutto ciò, ch’è necessario ai bisogni della vita, in proporzione delle sue sostanze e del suo stato.

CAPO PRIMO.

Delle cause del Divorzio.

Potrà il marito domandare il divorzio per causa d’adulterio della moglie.

Potrà la moglie domandare il divorzio per causa d’adulterio del marito, allorchè egli avrà tenuta la sua concubina nella casa comune.

I conjugi potranno domandare reciprocamente il divorzio per eccessi, sevizie o ingiurie gravi dell’uno verso dell’altro.


4) COSTITUZIONE DELL’ANNO XII, 18 MAGGIO 1804

Il 18 maggio 1804 viene varata la Costituzione dell’anno XII, che consacra Napoleone «imperatore dei Francesi», con diritto di trasmissione del titolo ai propri discendenti ad esclusione delle donne, e che crea nuove forme di distinzione sociale (i grandi dignitari, i grandi ufficiali, i grandi marescialli dell’impero). Un nuovo plebiscito popolare sancisce il nuovo ordine costituzionale, riconosciuto anche dalla Chiesa di Roma. Il 2 dicembre 1804 nella cattedrale di Notre-Dame di Parigi Napoleone prende dalle mani del papa la corona e si cinge il capo da solo, quasi a ridurre il papa a testimone di un potere che ha ricevuto dal popolo francese. Nel 1808 viene creata una nobiltà ereditaria imperiale, articolata in principi, duchi, conti, baroni, che a differenza di quella di antico regime è soggetta ai principi di eguaglianza in materia fiscale e giudiziaria.

Senato-consulto del 18 maggio 1804

Titolo I

Art. 1 – Il Governo della Repubblica è affidato a un Imperatore, che prende il titolo di Imperatore dei Francesi. – La giustizia è resa in nome dell’imperatore, dagli ufficiali che egli istituisce.

Art. 2 – Napoleone Bonaparte, attuale Primo console della Repubblica, è Imperatore dei Francesi.

Titolo II

Dell’eredità

Art. 3 – La dignità imperiale è ereditaria nella discendenza diretta, naturale e legittima di Napoleone Bonaparte, di maschio in maschio, per ordine di primogenitura, e ad esclusione perpetua delle donne e della loro discendenza.

Art. 4 – Napoleone Bonaparte può adottare i figli o nipoti dei suoi fratelli, purché abbiano compiuto l’età di diciotto anni ed egli stesso non abbia figli maschi al momento dell’adozione.

– I figli adottivi entrano nella linea della sua discendenza diretta. – Se, posteriormente all’adozione, gli sopravvengono dei figli maschi, i figli adottivi non possono essere chiamati che dopo i discendenti naturali e legittimi.

– L’adozione è vietata ai successori di Napoleone Bonaparte e ai loro discendenti.


5) DISCORSO DI NAPOLEONE SULL’ISTRUZIONE (21 MARZO 1810)

In generale, io ho organizzato l’Università in corpo, perché un corpo non muore mai e perché vi è trasmissione di organizzazione, di amministrazione e di spirito. Le ho affidato la formazione e la sorveglianza delle scuole secondarie, dei collegi e dei licei; è per mezzo dei licei che, allo stato attuale, gli altri istituti d’istruzione si collegano all’organizzazione generale, e, pensando che questi licei in avvenire dovranno essere a spese dei genitori, ho previsto il momento in cui questo oggetto non sarà più per me di diretto interesse. Bisognava che un corpo fosse incaricato di questa grande impresa, la quale, appena avesse cessato di mantenersi nei sentimenti e nelle linee di una buona organizzazione, sarebbe caduta rapidamente in discredito.

Nella presente situazione delle cose, un privato, uomo di talento e di buoni costumi, istituisce una scuola; questa scuola ha successo e lo merita; ma, se capita qualche disgrazia a questo privato, l’istruzione si trova bloccata all’istante, e l’improvviso cambiamento è funesto per i giovani. Non c’è neppure bisogno di supporre un caso fortuito. Se niente interrompe la carriera di questo privato, essa avrà il suo termine e, alla sua morte, l’istituzione o si sfalderà oppure passerà sotto altre mani e sotto altro sistema. Così, pur supponendo il migliore svolgimento possibile delle cose, sarebbe sempre una funesta assurdità lasciare, per così dire, a fondo perduto una delle più preziose istituzioni dello Stato. L’Università ha la responsabilità di tutti gli istituti pubblici e deve tendere a che ci sia il minor numero possibile di iniziative private. Io spero che in molto meno di trent’anni l’Università abbia accresciuto i suoi mezzi in modo da soddisfare a un così gran numero di pubbliche necessità. Gli ultimi fra i professori di liceo sono magistrati importanti; non sono allo stesso livello di tenutari di convitti, di direttori d’albergo, di stipendiati; camminano con la fronte alta insieme ai genitori, a cui sono pari; non tengono davanti ai genitori un contegno da salariati; non subordinano i loro principi al capriccio e alla moda; non sono obbligati a condiscendenze irritanti e puerili; possono fare tutto il bene che sono chiamati a produrre.


6) DICHIARAZIONE AL SENATO, 1814

Sì, avevo bisogno di consolazioni e le aspettavo da voi, che invece voleste coprirmi di fango; ma si può ben uccidermi, disonorarmi è impossibile. Con siffatti rimproveri credete di ridar lustro al trono? E che cos’è il trono? Un arnese di quattro pezzi di legno dorati e coperti di velluto. Il trono sta nella Nazione, ed io non posso, senza suo danno, esserne staccato, perchè essa ha più bisogno di me che non io di lei. Che farà senza guida e senza capo? Lo ripeto, il vostro rapporto fu dettato con perfide mire.